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Image Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)

Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)

(Iniziativa popolare federale)

Negli ultimi anni i premi cassa malati sono più che raddoppiati, aumentando molto più rapidamente rispetto ai salari e alle pensioni, comportando un grave problema per molte persone. I redditi medi e bassi sono i più colpiti. L’assicurazione di base è finanziata mediante premi individuali: tutti pagano gli stessi premi, indipendentemente dal reddito. Il peso sulle spalle delle assicurate e degli assicurati con un reddito basso e medio è diventato insostenibile: un onere che oggi equivale in media al 14 % del reddito disponibile.

 

Gli argomenti principali...


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Ridurre il peso sulle spalle delle assicurate e degli assicurati


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Proteggere gli assicurati dai futuri tagli delle prestazioni


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Garantire a tutte e a tutti l’accesso alle cure di base

Argomenti, domande e risposte, miti

Ridurre il peso sulle spalle delle assicurate e degli assicurati

Per molte famiglie, i premi cassa malati sono diventati un onere insostenibile. Ciò vale soprattutto per le famiglie il cui reddito si pone appena al di là del limite per cui beneficerebbero di una riduzione del premio. L’aumento annuale dei premi riduce il reddito disponibile degli assicurati a scapito delle spese quotidiane per l’alimentazione e l’alloggio. Nessuna famiglia dev’essere costretta a spendere più del 10% del proprio reddito per i premi cassa malati È necessario e urgente ridurre il peso sulle spalle degli assicurati se si vuole evitare il collasso del sistema.

Testo dell'iniziativa

La Constitution[1] est modifiée comme suit:


Art. 117, cpv. 3
3 Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.


Art. 197, n. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)
Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.

 

[1]           RS 101

L'iniziativa è stata lanciata dai seguenti membri del comitato (cognome in ordine alfabetico):

Questa iniziativa è sostenuta dalle seguenti organizzazioni:

Opinioni selezionate della popolazione e della politica

Media

Image Il PS chiede di limitarli al 10% del reddito disponibile. Occorrono 100mila firme entro il 26 agosto